Descrizione
Il canone di natura enfiteutica è il corrispettivo dovuto al Comune (concedente) dai soggetti che hanno ottenuto la legittimazione di terre di proprietà del Comune detti livellari.
La Legge 22/07/1966, n. 607 e la Legge 18/12/1970, n. 1138 prevedono possibilità di ricongiungimento del diritto del concedente (o dominio diretto) con quello del livellario o enfiteuta (o dominio utile) attraverso la cosiddetta "affrancazione".
L’affrancazione rappresenta la possibilità del livellario o enfiteuta di diventare pieno proprietario del bene, pagando una somma data dalla capitalizzazione del canone enfiteutico annuo per un numero di quindici annualità. Si tratta di un diritto potestativo cui il concedente non può opporsi, che comporta la conversione del diritto del livellario/enfiteuta in diritto di piena proprietà, salvo il diritto di credito pecuniario a favore del concedente.